Curriculum vitae, scritti e ricordi di Luigi MengoniRicordo di Luigi Mengoni, maestro di diritto e dumanità, cultore di diritto del lavorodi Mario Napoli 1. Giuslavorista per caso. Dal 19 ottobre 2001 il prof. Luigi Mengoni non è più con noi: "Un sogno spezza i nostri vincoli / e ci inabissa nel grembo del Padre". Era nato a Trento il 25 agosto del 1922 . La sorte ha voluto che lultima sua fatica fosse la relazione introduttiva al Convegno su Barassi, la cui versione definitiva, anticipata sulla Rivista italiana di Diritto del lavoro - alla cui direzione Giuseppe Pera laveva da poco chiamato - mi ha inviato, come daccordo, alla fine di settembre. Nonostante la malattia, aveva seguito con interesse e viva partecipazione la preparazione e la celebrazione del Convegno. Nella parte conclusiva di questo studio Mengoni nota che "lapporto di Ludovico Barassi alla formazione del moderno Diritto del lavoro è racchiuso nellorizzonte dellideologia liberale. A partire dallanno accademico 1927-1928 la facoltà di giurisprudenza dellUniversità Cattolica di Milano, alla quale era stato trasferito dallUniversità di Pavia nel 1924, gli affidò, oltre alla cattedra di Diritto civile, linsegnamento per incarico di Diritto del lavoro, poi denominato diritto corporativo dalle leggi sullordinamento universitario". Mengoni amava spesso dire che Gli sarebbe toccata la sorte di Barassi, essere ricordato come studioso di Diritto del lavoro. E ciò ripeteva non solo per la circostanza che li accomunava, entrambi titolari della cattedra di Diritto civile alluniversità cattolica, con incarico di Diritto del lavoro, ma anche per ricordare la casualità della Sua vocazione lavoristica. Essa nasce dalla decisione della Facoltà giuridica milanese di assegnare a rotazione lincarico di Diritto del lavoro, non essendo disponibili docenti esclusivi della materia, così rinominata, dopo la fase corporativa. Quando toccò a Messineo, pose come condizione che il corso fosse sostanzialmente tenuto da Mengoni, suo assistente. Nel 1948, prima della nomina a professore straordinario di Diritto civile nellUniversità di Trieste nel 1951- ciò spiega il grande affetto dimostratoGli sempre da Cecilia Assanti- e del ritorno a Milano per ricoprire la cattedra di Diritto commerciale nel 1954 e di Diritto civile nel 1956, la scelta di Mengoni come docente diveniva definitiva e lincarico fu tenuto fino alla nomina a giudice costituzionale nel 1987. Allincarico era molto affezionato, poiché, diceva, era lunico titolo per lappartenenza alla comunità degli studiosi di Diritto del lavoro e allAIDLASS, al cui direttivo si onorava di avere partecipato. Fu chiamato anche alla Presidenza , nellultimo periodo della Sua vita, dopo la Corte costituzionale, nel triennio 1998-2000. Con lironia che Lo caratterizzava , diceva che il Diritto del lavoro è noioso, a differenza del Diritto civile. Il carattere casuale dellimpegno lavoristico segue due circostanze curiose che Mengoni amava raccontare. La prima è che si laureò, con Mario Rotondi il giorno della liberazione di Roma, senza aver sostenuto lesame di Diritto del lavoro, a causa delle circostanze belliche; la seconda è data da un incontro nei chiostri bramanteschi con Barassi, con il quale anni prima aveva sostenuto lesame di Diritto civile al termine di un bombardamento (e Barassi lo stette ad aspettare), il quale lo esortò a stare alla larga dal Diritto del lavoro. Casualità e disobbedienza a colui che solo successivamente sarebbe stato considerato padre del Diritto del lavoro sono, dunque, alle origini di Mengoni giuslavorista, ma è meglio dire dello studio del diritto del lavoro da parte del giurista Mengoni. Come studioso di Diritto del lavoro, ma anche come civilista, Mengoni non ha avuto dei veri maestri e forse anche per questo ha scritto gli Acquisti a non domino. Mengoni studioso di diritto del lavoro non può essere considerato isolatamente. Ciò che colpisce della sua sterminata produzione scientifica è la poliedricità e la vastità degli interessi nonché lunitarietà e lunicità della personalità e dello studioso. E possibile cogliere le caratteristiche di fondo della sua attività scientifica dallangolo visuale del Diritto del lavoro, ponendosi due domande e tentando altrettante risposte. Qual è stato lapporto di Luigi Mengoni alla dottrina, Egli preferiva definirla scienza, del Diritto del lavoro? Qual è stato il peso e il ruolo del Diritto del lavoro nellopera complessiva del giurista Mengoni? 2. Lapporto al Diritto del lavoro Sul primo punto ho già dato una prima risposta, assieme a T. Treu, nella relazione tenuta nel convegno milanese organizzato in occasione dellofferta a Mengoni degli studi in Suo onore nel 1995. Litinerario di Mengoni studioso di Diritto del lavoro era così sintetizzato: dalle ragioni del Diritto del lavoro ad un Diritto del lavoro ragionevole. In quella sede ho tratteggiato le tappe di quellitinerario. Lapporto di Mengoni al Diritto del lavoro è stato ricordato, dopo la scomparsa, da T. Treu, nel convegno milanese del 19 gennaio, presso la Corte Costituzionale il 1 marzo e da Mario Grandi in un saggio sulla Rivista Italiana. La figura complessiva è stata tratteggiata dal Preside Giorgio Pastori e, a nome degli allievi, da Carlo Castronovo il giorno delle esequie e poi alla Corte costituzionale. In questa sede mi preme fissare quattro profili che servono a definire meglio lapporto di Mengoni al Diritto del lavoro. Essi sono: la lezione di metodo, lindividuazione di un principio ispiratore del Diritto del lavoro, ladozione di un criterio ordinatore del sistema, lindividuazione di un filo conduttore degli istituti del diritto sindacale. 2.1 La lezione di metodo Innanzi tutto Mengoni fornisce una grande lezione di metodo ponendo le basi civilistiche allo studio del Diritto del lavoro, in assonanza oggettiva con limpianto sia di Barassi che di Francesco Santoro Passarelli. La rinascita post bellica del Diritto del lavoro italiana, aperta dalle Nozioni di Diritto del lavoro di Santoro Passarelli, si sviluppa con i fondamentali studi sullImpossibilità sopravvenuta nel rapporto di lavoro, "zona alpina" già del Diritto civile , e con Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, vero trattato moderno delle obbligazioni, nel quale Mengoni dialoga da pari a pari con la civilistica italiana, francese e tedesca (E significativa la qualifica di studio critico attribuita dallautore allopera). Queste due opere hanno condizionato lelaborazione della dottrina italiana, soprattutto a causa dellinflusso su due delle opere più significative di giuristi del lavoro: la Responsabilità contrattuale di Federico Mancini e Mansioni e qualifica di Gino Giugni. A questo insegnamento metodologico Mengoni si mantenne sempre fedele. Nel saggio per il decennale del giornale di Diritto del lavoro Egli precisa: "Il diritto del lavoro ha uno spirito proprio che gli conferisce unautonoma ragione dessere, ma non è autosufficiente: infrastrutture e snodi gli sono pur sempre forniti dal diritto civile". 2.2. Il personalismo come principio ispiratore. In secondo luogo, la produzione lavoristica di Mengoni è tutta tesa a superare loriginaria ideologia liberale, pure valorizzata, trovando un principio ispiratore nella necessità di salvaguardia della persona, ancora una volta in piena sintonia con Francesco Santoro Passarelli. Il personalismo, tuttavia, non è solo un valore etico esterno al Diritto del lavoro, ma diventa un principio ispiratore della logica interna dello stesso. Ancora nel saggio prima ricordato, dopo aver precisato che la rottura col diritto comune dei contratti e delle obbligazioni si compie nel segno di un principio etico, il principio della personalità del lavoro, sottolinea che esso " fa valere limmanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto contro la concezione poprietaria ed egualitaria del diritto civile, che considera il rapporto di lavoro alla stregua di un rapporto di scambio tra meri proprietari". In tempi più recenti, analizzando la Critique du droit du travail di Alain Supiot, sempre sul Giornale di Diritto del lavoro, criticando la tesi di questautore, che intravede ancora nella persona fisica del lavoratore loggetto del contratto, Mengoni, in chiara adesione alla ricostruzione del mio studio destinato agli scritti in Suo onore, osserva che "il prestatore di lavoro è obbligato verso il datore in quanto soggetto di un obbligo corrispettivo al diritto della controparte: la capacità di essere soggetto di doveri preserva la persona dalla degradazione ad oggetto di diritto. La questione "su cosa cada il diritto", eminente per i diritti reali, non si pone per lobbligazione, e ciò vale anche per lobbligazione di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro non forma uneccezione al principio di nullità degli atti di disposizione del proprio corpo. Il bene offerto sul mercato del lavoro non è il suo corpo (ovvero nel linguaggio paleo industriale, la sua forza-lavoro), bensì la sua professionalità. Questo intende dire il nostro codice civile quando qualifica il contenuto della promessa contrattuale del prestatore di lavoro come "collaborazione nellimpresa del datore (art. 2094) e annovera lobbligazione che ne deriva tra quelle "inerenti a unattività professionale"(art. 1176, c.2, e 2104, c.1).". 2.3. La subordinazione come criterio ordinatore del sistema: il nesso contratto di lavoro, persona, impresa. In terzo luogo, lapporto principale al Diritto del lavoro è dato dalla continua esplorazione dei nessi intercorrenti tra la categoria concettuale del contratto di lavoro, la configurazione dellimpresa, la subordinazione, come criterio ordinatore per elevare a sistema il Diritto del lavoro. Questo impegno ha appassionato Mengoni lungo tutto larco della Sua vita e nelle varie fasi attraversate dal Diritto del lavoro. Comincia con i fondamentali contributi della Ceca, limpido esempio di apporto alla comparazione, e prima ancora con Recenti mutamenti nella struttura e gerarchia nellimpresa, prosegue con Contratto e rapporti di lavoro nella recente dottrina italiana, che segna lincontro con lelaborazione di Persiani sul valore dellorganizzazione, culmina con le Lezioni sul contratto di lavoro, nelle quali, in confronto dialettico con il pensiero di L. Spagnuolo Vigorita e di U. Romagnoli, elabora quella che Paolo Tosi, nel noto manuale a più mani, definisce la costruzione sintetica della subordinazione, lo sforzo più alto dellelaborazione sistematica prima della successiva crisi empirica del concetto. Ciò nonostante tale definizione la ritroviamo riportata, più recentemente, in una famosa sentenza della Corte costituzionale, stesa da Mengoni, con levidente scopo di ribadire, pure a distanza di anni, un approdo di pensiero ritenuto, giustamente, ancora non superato. La subordinazione in senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro è "determinata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte: lalienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e lalienità dellorganizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante lincorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato". Mengoni, tuttavia, continua a riflettere sulla subordinazione e sul contratto di lavoro. Dopo la precisazione, contenuta in un saggio fondamentale, anche se nellintenzione dellautore è una semplice recensione a due manuali, "che i due membri della frase <<alle dipendenze e sotto la direzione dellimprenditore>> dellart. 2094 non compongono unendiadi" e che "lavorare sotto la direzione del datore di lavoro ed essere inserito stabilmente nelle sua organizzazione dimpresa non sono concetti alternativi", Mengoni segue il dibattito in corso sulla idoneità della subordinazione a fungere da criterio sistematico del Diritto del lavoro, in presenza dellevoluzione dei lavori atipici e della considerazione del lavoro autonomo. Nello studio su Quale disciplina per i lavori atipici?, caratterizzato dalla presa di posizione sul dibattito de jure condendo, genere da lui poco coltivato, lultimo scritto prima dellinsorgere della malattia, Mengoni sottolinea che "nel decennio appena concluso si è sviluppata una letteratura imponente sulla crisi del concetto di subordinazione prodotta dal declino del modello fordista, sul recupero dimportanza del lavoro autonomo, sullincerto futuro del diritto del lavoro , che ormai ha perduto la sua compattezza unitaria ed è diventato o si avvia a diventare il diritto dei lavori, sulla necessità che il giurista, e non solo il giuslavorista, tenga in maggiore conto i punti di vista e i risultati dellanalisi economica del diritto". La sintesi di questo pensiero evolutivo si ha nella relazione di Ferrara per il congresso di Diritto del lavoro, da Lui presieduto come presidente dellAIDLASS, nel maggio del 2000, letta allindomani dellapparire della malattia. Tale testo dovrebbe diventare la prima lettura da consigliare a chi si accinge a intraprendere lo studio del Diritto del lavoro. Esso contiene un affresco non solo dellevoluzione del contratto di lavoro e della subordinazione, ma anche delle varie fasi della politica legislativa nel corso del ventesimo secolo, partendo dallordinamento dello Stato liberale e dallopera di Barassi, attraversando lordinamento sindacale corporativo, lopera di Greco e il significato del codice, soffermandosi sulla svolta della Costituzione e sul significato dello Statuto dei lavoratori. Il punto conclusivo dellanalisi , un monito lasciato alle nuove generazioni, è laffermazione in base alla quale "ciò che non è corretto è proprio lidea di fondo che accomuna le varie tendenze dottrinali di fronte al problema della tutela del lavoro autonomo, cioè lidea di una disciplina comune al lavoro subordinato. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è in rerum natura e concettualmente radicale: non può essere messa tra parentesi nemmeno per un tratto iniziale della riflessione sul "diritto del lavoro che cambia" (nel senso di mutarsi in "diritto dei lavori", subordinati o no, al servizio di imprese). Uno "zoccolo di tutele minime" comune non è ipotizzabile a meno di ridurlo ai diritti fondamentali, il che non è pensabile. Il plus di protezione che dovrebbe essere aggiunto anche alla tutela minima non includerebbe i medesimi elementi, data la diversità di piani, e quindi di ratio, della tutela Nel campo variegato del lavoro autonomo manca un qualsiasi elemento idoneo alla funzione aggregante che nellaltro campo è adempiuto dalla subordinazione, la quale, oltre al problema di correzione delle leggi del mercato, pone un problema specifico di protezione dei lavoratori, allinterno delle unità produttive, nei confronti del potere organizzativo e direttivo dellimprenditore". La successiva relazione al convegno su Barassi, fornisce unulteriore occasione per esplorare il significato della tematica del contratto di lavoro. Gli avevo chiesto una semplice introduzione al convegno, ha elaborato un saggio impressionante per lucidità e spessore danalisi, nonostante la malattia. Il lavoro da me letto al convegno è stato poi ulteriormente rivisto per la pubblicazione nellestate. Mengoni sottolinea che ledizione del 1901 per la nascita del Diritto del lavoro è più di ordine negativo che positivo: "Essa ha affrettato il tramonto dei tentativi eterodossi miranti a legare il contratto a una fattispecie imperniata sulla tipologia delloperaio dellindustria, imponendo alla soluzione del problema della ripersonalizzazione del rapporto il limite di compatibilità con il sistema del codice civile". Nella seconda edizione, invece, Barassi fa tesoro dei guadagni da lui stesso conseguiti nella teoria generale dellobbligazione: "Il diritto di credito e tale è il diritto del datore di lavoro: pretesa di un comportamento, non signoria sulla persona- non ha un oggetto nel senso proprio in cui hanno un oggetto i diritti sulle cose. Loggetto dellobbligazione si identifica con il suo contenuto, è la prestazione promessa dal debitore. Di oggetto si può parlare semmai nel senso di obiettivo, per significare il risultato utile al creditore (scopo) in vista del quale il debitore è obbligato a tenere un certo comportamento". Secondo Mengoni per Barassi "la via di uscita" per conciliare la personalità del lavoro con il concetto economico di scambio (e quindi di mercato): è la promessa del lavoro che è il termine di scambio". La definizione corrente del contratto come scambio di lavoro contro mercede è ellittica: a rigore si è scambiata una promessa di lavoro contro una promessa di retribuzione". Conseguentemente, osserva Mengoni, "Il concetto giuridico formale di subordinazione- non estrapolato dalla figura delloperaio e indebitamente generalizzato, ma derivato analiticamente dal concetto di organizzazione- qualifica la promessa stipulata dal prestatore di lavoro conciliando listanza di ripersonalizzazione del rapporto col principio di uguaglianza formale, che non ammette differenziazioni dei contratti in ragione di diversità delle posizioni economiche delle parti: "la persona del lavoratore rientra nella posizione contrattuale nei limiti del concetto di obbligazione". In tal modo Mengoni, che ha speso tutta una vita per cogliere il nesso tra contratto di lavoro, organizzazione produttiva e persona, sembra voler saldare la propria prospettiva ricostruttiva con quella di Barassi, operando quel legame con lelaborazione delle origini, che la dottrina post bellica, compreso Mengoni, non aveva immediatamente realizzato, forse perché impegnata a operare una rottura con lesperienza corporativa (ciò spiega anche la scarsa influenza di Greco). Il messaggio forte di Mengoni, vero testamento spirituale, è, tuttavia, da cogliere nelle ultime battute della relazione di Ferrara: "Che leconomia della flessibilità debba essere controllata dalla norma giuridica anche nel settore del lavoro autonomo; che dunque si ponga listanza di uno sviluppo del diritto del lavoro oltre lo storico steccato della subordinazione, non si può negare; ma è pure innegabile che ciò comporta una concezione "pluralistica" del diritto del lavoro. Lesile idea del lavoro sans phrase non può fornire un ordito in cui possono intrecciarsi in un disegno unitario antiche e nuove trame di questo non più giovane ramo dellordinamento". Conoscendo la stima e laffetto di Mengoni verso Pedrazzoli la precisazione è di particolare rilievo. Ricca di implicazioni appare il riferimento ad u n Diritto del lavoro pluralistico.. 2.4 Il pluralismo come filo conduttore del Diritto sindacale. La con figurazione del diritto di sciopero e la teoria del contratto collettivo. Il pluralismo, in realtà, è da considerarsi il filo conduttore del Diritto sindacale .per Mengoni. La partecipazione allelaborazione di questo è il quarto fondamentale apporto al Diritto del lavoro da parte di Mengoni. Il particolare significato del pluralismo è stato sottolineato da Treu, nel suo apporto allo scritto comune sopra ricordato. Qui cè un legame, sviluppatosi poi, negli ultimi saggi di teoria generale, con la cultura anglosassone, superando, nella propria persona, quella contrapposizione tra cultura (tedesca) e civilizzazione (italo -franco- inglese), che secondo Thomas Mann è la cifra più significativa della civiltà europea. Il richiamo al pluralismo diventa così filo conduttore delle acquisizioni di Mengoni sullo sciopero come diritto assoluto della persona, di cui successivamente si sarebbe pentito, del contratto collettivo come atto normativo e fonte sovraordinata al contratto individuale per effetto dellart. 2113 c.c., delle rappresentanze sindacali aziendali collocate nellorizzonte conflittuale partecipativo, della concertazione sociale, intesa come partecipazione alle funzioni politiche dello Stato, delle più generali costruzioni di Forma giuridica e materia economica e di Programmazione e diritto. Il suo apporto decisivo al Diritto sindacale in sintonia e sviluppo con lopera fondativa di Santoro Passarelli e di G. Giugni, avrebbe influenzato, successivamente, la giurisprudenza della Corte costituzionale, particolarmente nelle sentenze sullart. 19 della legge n.300/70, sulla contrattazione collettiva concernente gli scioperi nei servizi pubblici essenziali e i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare prevista dallart. 5 della l. n. 223. 3. Il ruolo del Diritto del lavoro sullopera complessiva. Un discorso più impegnativo è quello che tenti di rispondere alla seconda domanda: qual è il ruolo che il Diritto del lavoro ha svolto sullopera complessiva di Mengoni giurista? Ho già mostrato, nello studio ricordato, lo stretto legame tra i saggi metodologici della prima ora e il Diritto del lavoro, come prova il volume Diritto e valori, lopera che accosta gli studi di Diritto del lavoro con gli scritti di cultura generale e di teoria generale. Si potrebbe dire che nella dicotomia che attraversa il pensiero di Mengoni, problema e sistema, ermeneutica e dogmatica giuridica, diritto moderno diritto antico, il Diritto del lavoro ricopre il ruolo del primo termine, che spetta poi al secondo sistemare: il diritto del lavoro pone il problema che il sistema (la dogmatica del diritto civile) deve risolvere, fornisce il momento ermeneutico o topico al pensiero sistematico , pone le istanze di modernizzazione proprie della cultura del 900, rispetto alla tradizione liberale codicistica e della dogmatica dell800. Nello studio per il decennale del Giornale di Diritto del lavoro Mengoni riconosce linflusso del diritto del lavoro sul diritto civile: "Nel codice civile del 1942 lo spostamento del centro di gravità del diritto privato dallistituto della proprietà allistituto dellimpresa è il portato di un mutamento delle stesse basi antropologiche del diritto privato, determinato dal diritto del lavoro. Al modello dellindividualismo proprietario, sotteso ai codici liberali del secolo scorso, è subentrata la figura delluomo-produttore che svolge la propria capacità di lavoro, nel ruolo di imprenditore o di prestatore di lavoro, in unorganizzazione dimpresa". La dialettica trattata negli scritti metodologici trova una concretizzazione nellanalisi del diritto positivo in due studi che non sono di diritto del lavoro, ma che non sarebbero stati scritti senza il Diritto del lavoro: la relazione al XVI congresso dellassociazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi del 96, su Autonomia privata e costituzione e la relazione al convegno dei Lincei per il 50° anniversario della Costituzione su I Diritti sociali del 1997, per alcuni versi anticipata nella magistrale lezione da me richiesta in tema di: "Fondata sul lavoro. La Repubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà". Il significato del pensiero problematico e lineliminabilità dellapproccio ermeneutico consentono a Mengoni di portare sempre esempi provenienti dal Diritto del lavoro nei suoi saggi teorici. Così non solo in Diritto e valori, ma anche nel più recente Ermeneutica e dogmatica giuridica. Nel primo saggio di questa raccolta, dedicato a Teoria generale dellermeneutica ed ermeneutica giuridica, nel sottolineare che il senso di un testo può mutare "anche da parte del medesimo interprete in diversi contesti applicativi, secondo le varie modalità e le mutevoli esigenze delle situazioni che volta a volta vengono a concretarsi nellambito normativo del testo", Mengoni adduce come esempio le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale sullart. 36 tra i due modelli, individuati da Lui stesso in un emblematico studio dell86, il modello del mercato e il modello orientato verso la concezione personalistica. In Interpretazione e nuova dogmatica, al fine di corredare la tesi secondo la quale "un testo, che sulla carta o alla luce dellesperienza applicativa precedente sembra chiaro, può oscurarsi di fronte alla provocazione di un caso nuovo", ricostruisce gli interventi delle sezioni unite della Cassazione sullart. 2110 c.c. per risolvere il problema delleccessiva morbilità e sottolinea che questo caso "illustra efficacemente lespansione dellermeneutica giuridica oltre i confini della teoria tradizionale dellinterpretazione". Nel saggio Largomentazione orientata alle conseguenze ricorda come esempio di "riduzione teleologica" lorientamento consolidato della Corte di cassazione che esclude dalla portata dellart. 2103, ultimo comma, c.c. il caso del trasferimento concordato a mansioni inferiori allo scopo di scongiurare il licenziamento. Nel Diritto vivente come categoria ermeneutica, dopo aver ricondotto tale figura nellambito del problema delle fonti del diritto, precisa, con una consapevolezza maturata nello studio del diritto del lavoro, che "la teoria del diritto vivente supera la posizione, caratteristica del positivismo ottocentesco, che identifica la norma col testo legale, e aderisce al principio ermeneutico che al testo riconosce solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione. Il testo è il dato di avvio dellelaborazione della norma, nella quale si esprime il significato ascritto dallinterprete al testo in vista dellapplicazione a un caso concreto". Questi saggi, come già quelli raccolti in Diritto e valori, trascendono la dimensione del Diritto del lavoro e dello stesso Diritto civile per acquisire il significato di una alta elaborazione di teoria generale tendente a inserire la cultura giuridica nella prospettiva del pensiero filosofico moderno. Ciò si desume molto bene anche dagli ultimi due saggi, successivi alla raccolta: Diritto e tempo del 1999 e Diritto e tecnica del 2001. Particolarmente illuminante per lattuale dibattito circa il futuro del Diritto del lavoro è la precisazione sul concetto di futuribile, contenuto nel primo: "Per i giuristi il concetto di futuribile è uno strumento indispensabile, almeno nei casi in cui la stessa legge ne legittima luso, mentre per gli storici è un esercizio futile, come ammonisce laforisma che vieta di congetturare su ciò che sarebbe accaduto se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo. Ma non sempre gli storici sanno resistere alla tentazione". Nel secondo, ricostruendo il dibattito tra Irti e Severino su Diritto e tecnica, e criticando il concetto di scientismo tecnologico, Mengoni esprime pensieri di ottimismo sul tempo presente: "Certi postulati filosofici dello scientismo tecnologico hanno perduto smalto nellincipiente società post moderna Non mancano buone ragioni per resistere al pessimismo. I moderni tecnocrati dimenticano limportanza dei sentimenti, della quale era invece ben consapevole Adamo Smith. Sono i sentimenti, più che lintelletto riflessivo, la componente principale dellopinione pubblica: essi possono mutare da un momento allaltro sotto la spinta del sentimento fondamentale della vita, non appena questo in uno stato di cose avverta una minaccia". Il saggio si chiude con una riflessione che riassume lintera vicenda culturale di Mengoni, non solo in materia di interpretazione: "Rivalutare la tradizione vuol dire anche rinverdire la virtù della speranza, che il Leopardi diceva "propria degli antichi", ma "quasi annullata per il moderno sapiente". E la speranza, mai soddisfatta e mai spenta, di una vita degna delluomo e di una società in cui finalmente pax et iustitia osculatae sunt, la forza più intima che anima lumanità del diritto". Molto opportunamente la famiglia ha voluto porre questa citazione del salmo 85 in epigrafe del Suo necrologio. 4. Maestro di Diritto e dumanità Nel commemorare Mengoni alla Corte costituzionale il giudice costituzionale Zagrebelsky ha posto un interrogativo: ci siamo veramente accorti di chi era Luigi Mengoni? La comunità degli studiosi di Diritto del lavoro era abituata a considerarLo uno di loro. E a Lui ciò faceva piacere. Ma Egli era una persona eccezionale sotto ogni profilo. Dotato per natura di unintelligenza superiore, resa visibile dallo sguardo penetrante, che metteva soggezione, per la concomitante presenza di attitudine analitica e dono della sintesi, assistito da una ferrea logica sia deduttiva che induttiva, fornito di formidabile memoria, esprimeva un pensiero capace di saldare la ricostruzione sistematica , vera e propria dimostrazione analitica, allargomentazione persuasiva. Egli era un uomo colto, nel senso etimologico del termine, cioè coltivato, non semplicemente erudito. Colpiva in Lui la capacità di riferimenti e di citazioni di testi di ogni tipo nelle occasioni più disparate, la grande competenza e sensibilità musicale, alimentate dallattaccamento ai concerti del quartetto del martedì, lattitudine allanalisi critica di un quadro o di altra opera darte. Possedeva un linguaggio perfetto, asciutto, essenziale, come le linee di una cattedrale gotica, sempre alla ricerca della formulazione definitiva del pensiero, come provano labituale approfondimento successivo alla lettura delle relazioni ai convegni e le immancabili correzioni sul testo dattiloscritto prima della stampa. I suoi scritti sono esempi da antologia per la stretta compenetrazione tra forma e contenuto del pensiero. Amava dire che lo stile è tutto, in sintonia, con la tesi di Thomas Mann, che "scrivere bene vuol quasi già dire pensare bene, e da questo allagire anche bene il passo è breve". Egli fu favorito dalla granitica volontà, propria della gente trentina, e, sorretto da buona salute, dallinstancabile capacità di lavoro. Mengoni, uomo di ragione e di ragionevolezza, come lamato Montaigne, ma anche di profonda umanità e sensibilità, come laltro suo autore preferito, Novalis. La sua amabilità ed eleganza erano visibili anche quando maneggiava una bottiglia di spumante nelle riunioni conviviali di via Pianell per la festa di San Luigi o quando era intento, con impegno impareggiabile, Lui che non sapeva pensare, come diceva, fuori dal tavolo di lavoro, a coltivare rose e lamponi nellamata Zoverallo, il luogo più piovoso dItalia, come ripeteva con labituale ironia. La ricca umanità e lelevata signorilità Gli derivavano dalla tradizione della casa paterna, dove lunità si esprimeva nel pluralismo degli apporti. La personalità umana e scientifica di Mengoni non può essere isolata dal contesto entro il quale si esprimeva: la famiglia. Ha vissuto sempre, nonostante le cariche istituzionali, con la stessa semplicità di tutta la vita. La signora Maria Luisa, che nel giorno delle nozze doro appariva ai Suoi occhi bella come quel giorno, l8 gennaio del 1951, è stata per Lui, la leva della Sua vita, come ha ricordato il giorno della consegna degli studi in Suo onore, citando Novalis. A Lei è dedicato Diritto e valori, unico caso di dedica nella Sua produzione di libri. Laffettuosa guida dei figli era tale anche nellassenza apparente, memore del motto di Montaigne: "Anche se potessi farmi temere, preferirei sempre farmi amare". Non a caso il primogenito Antonio, esprimendo pure il parere di Laura, Monica e Paola, ha ricordato la sicurezza della luce accesa nella tarda notte e del ticchettio della macchina per scrivere. Lequilibrio tra ragione e sentimenti era cementato dalla fede religiosa, delicata (è laggettivo da Lui usato per definire la penna di Romano Guardini) e mai ostentata, fonte di elevata vita spirituale e di profonda interiorità. Studioso dei valori, aborriva la tirannia dei valori. Lavversione per ogni radicalismo Lo faceva schierare dalla parte dei Gesuiti, contro il rigore di Port Royal. Propugnava "unalleanza dellumanesimo cristiano con lumanesimo laico per fronteggiare in comune e solidamente la crisi della spiritualità europea, che sembra aver perduto quella capacità di riflessione sul senso della vita da cui procedeva lantica sapienza". Noi siano soltanto giuslavoristi. Egli è stato anche cultore del Diritto del lavoro. I suoi apporti a tale disciplina sono indelebili, come indelebile è il vanto di essere stati suoi allievi e il debito di gratitudine e di riconoscenza. Per accettare fino in fondo la Sua lezione dovremmo coltivare il Diritto del lavoro, trascendendo lorizzonte della disciplina, come giuristi a tutto tondo, non solo civilmente impegnati ma anche capaci di dialogo con la cultura contemporanea. Luigi Mengoni, nei settantanove anni vissuti, ha realizzato pienamente tutte le facoltà superiori dellessere umano raggiungendo la pienezza di umanità. Egli va ricordato come maestro di Diritto e dumanità. Ha avuto il dono della lucidità nella malattia - ricordo lintensità dei nostri colloqui di giugno e di settembre- nellattesa senza timori del "nunzio silenzioso dinfiniti segreti". Ora il ricordo si fa preghiera, con le parole da me pronunciate in SantAmbrogio, durante le esequie, la mattina del 22 ottobre 2001: O Signore Gesù, Tu che hai detto "uno solo è il vostro maestro" accogli nella pace dei giusti il prof. Luigi Mengoni. La Sua lezione di vita ispirata al Vangelo ci ha insegnato lalta laicità di chi ripone linizio della sapienza nel timore di Dio. La Sua lezione di metodo ci ha insegnato le ragioni del Diritto e la ragionevolezza dellargomentazione come parametri di giustizia, il valore della persona, la dignità del lavoro, il pluralismo sociale, lavversione per ogni fondamentalismo. Fa che non dimentichiamo.
Commemorazione pronunciata durante allinizio delle giornate di Studio dellAIDLASS, Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale, Pesaro, 24-25 Maggio 2002. |